1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale della Direzione generale del SIS istituita anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La Direzione generale svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è articolata nelle seguenti strutture:
a) coordinamento operativo dell'AE e dell'AI;
b) Centro di analisi integrata strategica;
c) Ufficio centrale per la segretezza;
d) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;
e) Ispettorato.
2. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Presso la Direzione generale del SIS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.